Imprese e Società
Domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo e, contestualmente, anche le elezioni amministrative in molti comuni italiani.
I seggi saranno aperti dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lo scrutinio inizierà subito dopo.
In vista di tale appuntamento, si ritiene utile illustrare la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti nominati presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore, nonché rappresentanti di lista o gruppo, rappresentanti dei partiti o gruppi politici, in quanto molti datori di lavoro si troveranno nella condizione di dover retribuire il lavoratore dipendente che sia stato chiamato a svolgere funzioni elettorali presso i seggi.
L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione delle consultazioni elettorali, tutti i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per i giorni necessari allo svolgimento delle relative operazioni.
La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore ad assentarsi per lo svolgimento di tali funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito. L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.
I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa; questo significa che i giorni lavorativi passati al seggio devono essere retribuiti interamente, come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato. Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo.
I giorni festivi e quelli non lavorativi sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita, o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo.
Ai lavoratori interessati deve, quindi, essere garantito:
L’impiego presso il seggio nella giornata del sabato non dà diritto al recupero in quanto:
Si precisa che la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione. Qualora il dipendente, in accordo con il datore di lavoro, decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto subito dopo la fine delle operazioni di seggio.
| Distribuzione orario | Giornate trascorse ai seggi | ||
| Sabato (eventuale) | Domenica | Lunedì (eventuale) | |
| Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni | Normale retribuzione | Quota retributiva aggiuntiva o riposo compensativo | Normale retribuzione |
| Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni | Normale retribuzione | Quota retributiva aggiuntiva o riposo compensativo | Normale retribuzione |

Le assenze per permessi elettorali devono essere comunicate preventivamente al datore di lavoro e giustificate dal lavoratore, mediante la presentazione del certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale; tale certificato dovrà essere poi:
e poi nuovamente esibito al datore di lavoro.