Imprese e Società
La legge n. 54/1977 “Disposizioni in materia di giorni festivi” stabilisce che la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale del 4 Novembre è stata spostata alla prima domenica di Novembre.
Ne consegue che il 4 Novembre è considerato giorno non festivo e quindi:
Quindi per la prima domenica di Novembre, la maggior parte dei contratti collettivi ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica, e cioè:
Pertanto ai lavoratori con paga mensile spetta un’ulteriore quota di retribuzione giornaliera pari a 1/26 della paga mensile.
Tale trattamento si applica ad alcuni settori, quali ad esempio il CCNL Metalmeccanica Artigianato e Orafi Artigianato, etc.
In genere sono i CCNL che riportano l’elenco delle festività nazionali ed infrasettimanali e prevedono anche le modalità di gestione della prestazione lavorativa nell’ambito di dette giornate.