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Come noto, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tale fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).
Sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato ad IVA (la marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA), quali:
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Fino al 31.12.2019, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, è prevista l’irrogazione della sanzione per ritardati od omessi versamenti, pari al 30% dell’importo non versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 gg, la sanzione suddetta è invece ridotta alla metà, mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 gg, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
LE NOVITÀ DAL 01.01.2020
Con l’art. 12-novies del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante procedure automatizzate, in relazione alla natura ed all’importo delle fatture.
L’art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 124/2019 introduce, in luogo del mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, una specifica procedura di comunicazione telematica tra Agenzia delle Entrate atta a definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo. In altre parole, l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente con il cassetto fiscale, potrà essere riliquidato dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni contenute nella fattura.
In tal caso, la sanzione amministrativa irrogata viene ridotta ad un terzo (10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%).
Per quanto concerne gli interessi, invece, saranno comunicati quelli dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
| ATTENZIONE! Se entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. |
Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, resta applicabile la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta che comporta altresì la solidarietà del destinatario del documento, solidarietà esclusa solo mediante regolarizzazione nei 15 gg dal ricevimento della fattura irregolare.
Le novità introdotte dal decreto fiscale trovano applicazione per le fatture inviate attraverso il sistema di interscambio dal 1° gennaio 2020. Per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continua a valere la disciplina ordinaria.
Riassumiamo quanto detto nella tabella seguente.
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SANZIONE BASE |
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PROCEDURA DI PAGAMENTO |
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DAL 01.01.2020 |
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Nell’iter parlamentare di conversione in legge del D.L. 124/2019 è stata introdotta la seguente modifica all’art. 17: “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.”