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Art. 18
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
L’art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto liquidità”) dispone la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
E’ importante precisare che tali sospensioni non riguardano tutti i contribuenti ma soltanto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto liquidità (09.04.2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di:
Potrà pertanto verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Con riferimento ai soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31.03.2019, ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto liquidità (09.04.2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n., 9/E del 13 aprile 2020 è stato chiarito che:
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
ovvero
RIEPILOGO
|
Versamenti sospesi |
Sospensione |
Limiti sospensione |
|
Versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio 2020 | Riduzione fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2019. |
N.B. La sospensione in esame si applica anche, limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, a favore di enti non commerciali, compresi enti del del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
(Sospensione versamenti per specifici soggetti)
Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, quali:
Il Decreto in esame dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste.
Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 02.03 – 30.04.2020 relativi a:
Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
ovvero
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.05.2020.
Per tali ultimi soggetti:
IMPORTANTE! Laddove questi contribuenti abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% rientrano nella sospensione prevista dal nuovo Decreto Liquidità come illustrata nell’art. 18.
Art. 21
(Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03)
L’art. 21 del Decreto prevede la rimessione in termini (vale a dire la possibilità di effettuare il versamento entro un termine di scadenza nuovo) per i versamenti che erano già stati differiti dall’art. 60 del Decreto Cura Italia, in base al quale
“i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
L’art. 21 ora stabilisce invece che i versamenti di cui all’art. 60 del Decreto Cura Italia sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Questa disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica. Conseguentemente possono essere effettuati entro il 16.04.2020 i versamenti scaduti il 16.03 (e prorogati al 20.03.2020) relativi a: