Imprese e Società
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 28 della bozza approvata dal CDM del c.d. “Decreto Rilancio” riconosce un contributo a fondo perduto in favore:
che siano titolari di partita IVA.
Il contributo è concesso alla duplice condizione:
IMPORTANTE! Il contributo spetta anche in assenza dei citati requisiti:
nonché
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
| AMMONTARE RICAVI E COMPENSI | % |
| soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 400.000 | 20% |
| soggetti con ricavi e compensi 2019 compresi tra € 400.000 ed € 1 milione | 15% |
| soggetti con ricavi e compensi 2019 compresi tra € 1 milione e € 5 milioni | 10% |
Nel caso più generoso assoluto si può arrivare ad un contributo di € 41.000.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a:
La misura prevista dall’art. 28 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti citati.
L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
ATTENZIONE! Il contributo in esame non spetta ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle seguenti indennità:
LA MISURA IN ESAME ATTENDE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE