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Fisco e Tributi, Legge di Bilancio 2021, Liberi professionisti, Senza categoria
È stata istituita come sorta di cassa integrazione per quei lavoratori abituali autonomi che stanno affrontando situazioni particolarmente difficili, come una cessazione o una riduzione significativa dell’attività a causa di motivazioni a loro indipendenti.
In tal senso, L’ISCRO ha come obiettivo quello di garantire una continuità reddituale a coloro che rischino di interrompere l’attività o di abbandonarla definitivamente.
L’ISCRO sarà per ora istituita per il triennio 2021/2022/2023 e si rivolgerà in maniera esclusiva ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Si tratta di un’indennità semestrale, ottenibile una sola volta nel triennio e pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato.
Nel caso in cui vi fosse la cessazione della Partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità, questo comporterebbe l’equivalente immediata cessazione dell’indennità.

L’importo non potrà superare gli 800€ mensili né essere inferiore a 250€ mensile. Il credito spetterà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, senza concorrere alla formazione del reddito (ai sensi del TUIR) e non darà luogo ad accredito di contribuzione figurativa.
L’indennità sarà erogata solo in presenza di determinati requisiti:
– Iscrizione alla Gestione Separata
– Reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei tre anni precedenti all’anno antecedente a quello in cui si vuole fare la richiesta.
– Reddito dichiarato non superiore a 8.145€
– Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
– Avere la partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione della gestione previdenziale.
– Coloro che sono titolari di trattamento pensionistico diretto
– Gli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
– I beneficiari di reddito di cittadinanza
L’INPS ha fornito attraverso la circolare N.12 del 5 Febbraio 2021 le direttive circa l’aumento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.
Questa maggiorazione disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 398) prevede un’aliquota maggiorata dello 0.26% per l’anno 2021 e dello 0.51% per gli anni 2022 e 2023, con lo scopo di far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Per coloro che invece sono titolari di pensione o sono provvisti di tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota rimarrà ferma al 24%, poiché non saranno considerati beneficiari dell’indennità.
Nel dettaglio, per il 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati saranno:
Ecco di seguito alcune tabelle riassuntive:
| Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34.23%[33.00 (fondo pensionistico) +0.72+0.51] |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33.72%[33.00 (fondo pensionistico) +0.72] |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica | 24% |
| Professionisti | Aliquote |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25.98%[25.00 (fondo pensionistico) + 0.72 aliquota aggiuntiva +0.26 ISCRO] |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto sarà pari a 103.055,00€. Dunque le aliquote per il 2021 si applicheranno facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale.
Per quanto riguarda invece il minimale di reddito previsto, tale sarà pari a 15.953,00€.
Conseguentemente per gli iscritti i contributi da versare saranno i seguenti:
| Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
| € 15.953,00 | 24 % | € 3.828,72 |
| € 15.953,00 (professionisti) | 25,98 % | €4.144,59(di cui a fini pensionistici € 3.988,25) |
| € 15.953,00 (collaboratori e assimilati) | 33,72 % | €5.379,35(di cui a fini pensionistici € 5.264,52) |
| € 15.953,00 (collaboratori e assimilati) | 34,23 % | €5.460,71(di cui a fini pensionistici € 5.264,52) |
La domanda andrà presentata all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.
L’INPS poi provvederà a fare dei controlli incrociati con l’Agenzia delle entrate sui dati identificativi e i requisiti reddituali dei richiedenti.
A sua volta l’Agenzia andrà a comunicare all’INPS l’esito della verifica e acconsentirà all’erogazione.