Imprese e Società
A poter beneficiare della possibilità di lavoro in modalità agile o in alternativa ove non possibile dell’astensione al lavoro quei genitori lavoratori dipendenti con le seguenti modalità:
Tale beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, qualora:

In caso di figli fino ai 14 anni di età, per i periodi di astensione usufruiti, viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata in base alle norme vigenti sulla tutela e il sostegno alla maternità e alla paternità.
Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Quei genitori che hanno fruito del congedo parentale nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) potranno convertire tali periodi a domanda nel congedo con diritto all’indennità al 50%, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Per i figli di età compresa fra i 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto all’astensione dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100€ settimanali le seguenti categorie di lavoratori:
L’erogazione del bonus viene effettuata tramite libretto famiglia, in alternativa è erogato al richiedente, per la comprovata iscrizione:
il bonus viene ulteriormente riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS effettuando una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Tale bonus può essere utilizzato solo se, l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle altre misure.
Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall’INPS, sulla base delle domande pervenute.
Sarà poi l’INPS stesso a provvedere al monitoraggio delle richieste, e qualora emerga il raggiungimento del limite di spesa non verranno prese in considerazione ulteriori domande.