Legge di Bilancio 2026
In via eccezionale, viene istituito un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori in stato di disoccupazione.
La ratio è quella di favorire, oltre al reimpiego di questi soggetti, anche il passaggio a settori diversi: sarà infatti necessario definire un progetto individuale di inserimento per garantire al lavoratore l’adeguamento a nuove competenze professionali.
I datori di lavoro hanno tempo fino al 31 ottobre 2021 per assumere lavoratori disoccupati mediante tale formula contrattuale, avendo così diritto ad un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite di 6.000 euro su base annua, per un periodo di sei mesi. Al termine del contratto le parti possono recedere dal rapporto oppure proseguire come in un ordinario contratto a tempo indeterminato.
Il beneficio è concesso ai sensi del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework) adottato il 19 marzo 2020, e come tale la sua fruibilità risulta subordinata a specifica autorizzazione da parte della Commissione europea.
Nessuna proroga dunque per il blocco dei licenziamenti che resta fissato secondo i termini previsti dal Sostegni 1:
Si prevede in ogni caso che dal 1° luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali, a condizione che non licenzino i dipendenti.
Il contratto di espansione prevede la possibilità di cassa integrazione straordinaria e agevolazioni in caso di esodo anticipato dei lavoratori per le imprese di una certa dimensione. La soglia dimensionale per l’accesso allo strumento in oggetto scende a 100 addetti.
Viene stoppata fino al 31 dicembre la riduzione del 3% dell’indennità di disoccupazione che scatta dal quarto mese di fruizione (cd. decalage).
Sempre fino a fine anno sarà possibile una concessione di sei mesi di proroga della cassa integrazione per cessazione per le aziende che hanno iniziato un processo di cessione aziendale frenato a causa del Covid-19.
I datori di lavoro privati che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono stipulare, previa sottoscrizione di accordi collettivi aziendali, un contratto di solidarietà con una integrazione salariale che copre il 70% delle ore di lavoro non svolte.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo; per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
I soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali vedono i versamenti contributivi con scadenza il 17 maggio 2021 prorogati al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Si prevede poi un’ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro, al ricorrere di determinate specifiche condizioni, per i lavoratori stagionali del settore del turismo (anche in somministrazione) e degli stabilimenti balneari, dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari di contratti occasionali, incaricati delle vendite a domicilio.
Il bonus spetta anche ai dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti balneari e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per le aziende operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari e del commercio è prevista una decontribuzione del 100% fino alla fine dell’anno sui lavoratori in cassa integrazione che verranno rimessi in produzione.
Nessuna riduzione delle indennità per i collaboratori sportivi. Smentite le voci circolate sui canali social nelle passate settimane.
L’art. 44 del decreto Sostegni-bis conferma quanto già anticipato dal Governo e cioè che per i collaboratori sportivi sono stati stanziati 220 milioni di euro a copertura dell’erogazione di indennità pari a:
Le indennità saranno erogate da Sport e salute S.p.a. automaticamente a chi ha già ricevuto le precedenti indennità, sul presupposto che permangano i requisiti di accesso, che andranno confermati.
Chi non le ha ricevute in precedenza, dovrà presentare apposita domanda. Si invita pertanto a monitorare il sito ufficiale di Sport e salute S.p.a.
Vengono riconosciute ulteriori quattro mensilità di reddito di emergenza al fine di garantire una copertura nei mesi estivi per le famiglie in difficoltà. Le quote sono riferite ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, e la domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 31 luglio.