Imprese e Società

Nello specifico si prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Gli unici interventi esclusi da tale nuovo regime ultra semplificato sono gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.
Se la bozza del decreto sarà confermata, non sarà dunque più necessaria l’attestazione dello stato legittimo, attualmente richiesta dal comma 13-ter dell’art. 119, documento che in molti casi crea problemi ai tecnici, specialmente davanti alla presenza di abusi edilizi.
La norma prescrive alcuni contenuti obbligatori della CILA. In particolare:
Vengono poi previsti anche i casi tassativi di decadenza dal beneficio fiscale, con conseguente esclusione della decadenza in qualsiasi altra ipotesi non richiamata. La decadenza dall’agevolazione opera dunque solo nei seguenti casi:
La novella legislativa garantirebbe dunque una massima applicazione del Superbonus al fine di dispiegare nel modo migliore gli obiettivi fondamentali di efficientamento energetico degli edifici anche in presenza di immobili che presentano abusi parziali. Allo stesso tempo, tuttavia, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che la nuova normativa esclude qualunque sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al Superbonus: di fatto resta dunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento.
Dopo una lunga serie di contrattazioni in merito, il Superbonus non verrà esteso agli alberghi e pensioni (categoria catastale D/2), in quanto ritenuta una eventualità al momento troppo costosa per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda invece altre tipologie di immobili, il decreto precisa che potranno essere agevolati i lavori in collegi, convitti, ospizi, conventi e seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4).
Il decreto allinea le regole in materia di barriere architettoniche a tutti i lavori trainanti del 110%. Saranno infatti ammessi come interventi trainati dal 110% anche quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in favore dei soggetti di età superiore a 65 anni anche quando vengono realizzati congiuntamente ad un intervento di sicurezza antisismica (super Sismabonus), non essendo più necessario il collegamento con un lavoro di efficientamento energetico.
Una novità importante riguarda le ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale impegnate nel settore sanitario. Per queste categorie diventerà possibile un innalzamento dei tetti di spesa rispetto a quelli ordinariamente previsti: nella pratica, in caso la superficie dell’immobile risultasse superiore alla media dell’Osservatorio del mercato immobiliare, il limite di spesa verrà elevato in modo proporzionale. Nello specifico, il tetto per ogni singola unità immobiliare verrà moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questo a patto che siano rispettate due condizioni: a) gli enti del terzo settore devono svolgere attività di prestazione di servizi sanitari e assistenziali b) i membri dei loro consigli di amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica. Inoltre, dovranno essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2, D/4 (case di cura, ospedali, orfanotrofi e ricoveri) a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.