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La novità più importante concerne le distanze, uno degli aspetti che sta creando maggiori problemi da un punto di vista pratico visto che alcuni interventi (ad esempio il cappotto termico) sovente vanno a modificare gli spessori e le altezze dell’immobile oggetto di riqualificazione.
Ebbene, con una modifica al comma 3 dell’art. 119 è stato previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo anti-sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, derogando dunque alle distanze minime previste dall’art. 873 del Codice Civile. In sostanza non rileveranno dunque gli effetti civilistici di eventuali modifiche.
Un altro emendamento introduce il comma 5-bis all’interno dell’art. 119, a norma del quale le violazioni di natura meramente formale, che quindi non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Questa disposizione è stata varata per cercare di tranquillizzare il contribuente, spesso timoroso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla natura non eccessivamente stringente delle verifiche che potrebbero essere compiute riguardo ad interventi di cui si è beneficiato dell’agevolazione Superbonus 110%.
In particolare, viene specificato che in caso le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. Dunque il principio generale è che la decadenza dal bonus non arriverà a travolgere tutto l’incentivo.
Una delle modifiche più importanti riguarda il Sismabonus acquisti, l’agevolazione secondo cui a determinate condizioni gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati da imprese di costruzione per ridurre il rischio sismico portano l’acquirente a beneficiare di una detrazione del 110%.
Fino ad oggi il diritto all’agevolazione permaneva in caso di rogito firmato entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Con la recente novella legislativa, invece, il termine per la vendita viene portato a 30 mesi.
Peraltro, viene esteso da 18 a 30 mesi anche il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’edificio in caso di agevolazione prima casa, ma solo in caso di acquisto di un immobile sottoposto ad uno o più interventi relativi al Superbonus.
La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sarà ammessa in modalità semplificata anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Inoltre, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, la CILA relativa al Superbonus dovrà contenere la sola descrizione dell’intervento.
A norma del Testo Unico Edilizia (d.p.r. 380/2001), le varianti non sono ammesse per la CILA, essendo al contrario necessario annullare il titolo abilitativo attivo e successivamente presentarne un altro che tenga conto delle varianti. Tale fattispecie era tuttavia suscettibile di creare non pochi problemi applicativi, visto anche che il titolo abilitativo rappresenta uno degli elementi alla base del finanziamento.
Il decreto convertito ribalta dunque il principio e stabilisce che le varianti sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA inizialmente presentata. Non sarà dunque più necessario annullare il titolo.
In modo da completare gli aggiornamenti relativi al Superbonus 110%, si segnala la recente risposta n. 488 con cui l’Agenzia delle Entrate hanno dato il via libera alla possibilità di installare pannelli solari e sistemi di accumulo anche nelle abitazioni di nuova costruzione, a patto però che venga eseguito congiuntamente almeno uno degli interventi trainanti dell’ecobonus o del sismabonus (per i quali peraltro non spetta il 110% in quanto gli interventi trainanti devono essere effettuati su edifici esistenti).
Resta dunque fermo il principio secondo cui le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere comprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Si specifica, infine, che anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un accumulo trainato in una nuova costruzione è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica. Le Entrate non chiariscono tuttavia come predisporre l’Attestato di prestazione energetica iniziale visto che la costruzione prima non esisteva. Sotto questo aspetto si attendono dunque delucidazioni.