Imprese e Società
Il Decreto Crescita ha previsto l’applicazione retroattiva della sanzione di cui dall’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97. In particolare, se il cedente o prestatore applica l’IVA in misura superiore a quella dovuta all’acquirente o committente è riconosciuta la detrazione e lo stesso è punito con una sanzione da € 250 a € 10.000, anziché con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione operata.
Tale previsione si applica anche ai casi verificatisi prima dell’1.1.2018 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2018).

Il Decreto Crescita ha previsto che l’invio delle liquidazioni IVA periodiche, va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9.
Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Il Decreto Crescita ha previsto la possibilità di cedere anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR.
Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dall’1.1.2020.