Imprese e Società
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con D. Lgs. 14/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, ha riformato la disciplina della crisi d’impresa, introducendo all’art. 3 nuovi obblighi in capo all’imprenditore.
Il Codice:
– introduce una nuova definizione di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza
– ha il duplice obiettivo di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e di consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Questo significa vigilare costantemente sull’equilibrio economico finanziario dell’impresa, e in caso di segnali di crisi, attivarsi prontamente per superarli.

L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.
Più nello specifico, secondo le modifiche stabilite dall’art. 375 all’art 2086 del Codice Civile, l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di:
L’art. 379 del Codice modifica l’art. 2477 del Codice Civile, ampliando i casi in cui le SRL sono obbligate a nominare un organo di controllo o revisore contabile.
La nomina dell’organo di controllo o revisore è obbligatoria se la società:
– è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
Tale obbligo cessa se per 3 esercizi consecutivi non è stato superato alcuno di tali limiti.
Le SRL avranno tempo fino al 16 dicembre 2019 per adeguare, se necessario, lo statuto e per nominare l’organo di controllo o revisore.
L’organo di controllo societario e il revisore legale hanno l’obbligo di:
Gli organi di controllo societari ed i revisori saranno tenuti, ai sensi dell’art. 14 del Codice, a una serie di specifici controlli, ciascuno nell’ambito delle relative funzioni: in particolare, le valutazioni dell’assetto organizzativo saranno a carico dell’organismo di controllo, mentre l’equilibrio economico-finanziario e la sua prevedibile evoluzione saranno oggetto di valutazione del revisore.
L’attività di vigilanza del collegio sindacale, prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile, deve essere effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’azienda. I principali compiti del collegio sindacale sono
Il Codice introduce nel nostro ordinamento la procedura di allerta, individuando lo stato di crisi prima che diventi irreversibile, in modo tale da permettere agli organi preposti la tempestiva adozione delle misure idonee a superarlo. Il Codice attribuisce agli organi di controllo societari, al collegio sindacale e al revisore, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, alcuni adempimenti:
Il collegio sindacale deve verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Nello specifico tali assetti devono essere in grado di rilevare tempestivamente i segnali della crisi, adottando gli strumenti organizzativi necessari, in base alle dimensioni e alla tipologia dell’impresa.
Il collegio sindacale analizza gli eventi aziendali, basandosi anche su specifici indicatori che rilevino anticipatamente la presenza di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. In presenza di fondati indizi di crisi deve immediatamente darne informazione all’organo amministrativo. In caso di condotta omissiva o di inerzia dell’organo amministrativo, o in caso di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, il collegio sindacale è tenuto ad attuare la procedura di allerta esterna, informando senza indugio l’organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri).
L’articolo 14 del Codice prevede inoltre, in caso di segnalazione tempestiva all’Ocri, la deresponsabilizzazione dell’organo di controllo per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successive alla segnalazione.