Imprese e Società
In sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2000 al 2017.
La riapertura:
Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:
| Prima rata pari al 20% | Entro il 30.11.2019 |
|
Seconda rata e rate successive di pari importo |
A decorrere dal 2020:
entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023) |
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l’ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.
A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto, sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 e che non hanno effettuato l’integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:
| Prima rata pari al 20% | Entro il 30.11.2019 |
| Seconda rata e rate successive di pari importo | A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 31.11.2020 e 2021 |

A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi.
In sede di conversione del Decreto Crescita è stata riaperta la possibilità di avvalersi del cosiddetto saldo e stralcio, presentando la dichiarazione di adesione entro il 31.07.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito Internet.
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto, sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Tale disposizione:
È confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti e dai concessionari della riscossione. Si tratta, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali.
Tali Enti possono stabilire l’esclusione delle sanzioni entrate prevedendo:
entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.