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In presenza di fondati indizi dello stato di crisi, gli organi di controllo interno (collegio sindacale, sindaco o revisore) ovvero i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Agente della Riscossione) attivano la procedura di allerta, mediante una segnalazione all’Ocri. L’organismo deve attivarsi entro tre giorni dalla segnalazione ricevuta al fine di ottenere la nomina del collegio di esperti.
Il procedimento potrà essere archiviato in tempi brevissimi se, ancor prima di avviare un confronto con il debitore, l’Ocri verifica l’inapplicabilità all’impresa degli strumenti di allerta, o se constata la non sussistenza della crisi. L’archiviazione scatta anche nel caso in cui l’impresa convocata attesti, tramite un professionista indipendente, di vantare crediti verso le Pa scaduti da oltre novanta giorni, il cui incasso determinerebbe il mancato superamento delle soglie rilevanti per la segnalazione all’Ocri.
Una volta constatata la necessità di affrontare la crisi, l’Ocri, entro quindici giorni dalla segnalazione, è tenuto a convocare il debitore e analizzare la situazione aziendale, verificando i presupposti di crisi ed individuando le iniziative da prendere per superare la fase di difficoltà entro un periodo di tempo fissato. Al termine di questo lasso temporale il debitore dovrà riferire all’Ocri le iniziative che ha assunto: in caso di positivo esito delle azioni compiute, si procederà con l’archiviazione. Tutta questa fase è caratterizzata dall’assoluta riservatezza e confidenzialità, al fine di evitare che eventuali segnalazioni improprie, magari da parte di controllori eccessivamente zelanti, possano generare danni reputazionali difficilmente sanabili. L’organismo svolgerà in questa fase il ruolo di advisor per il debitore, al fine di coadiuvarlo nell’individuazione delle azioni aziendali più opportune.
Il debitore che ritenga necessario coinvolgere i creditori nel superamento della crisi, potrà attivare il procedimento di composizione assistita: tre mesi a disposizione per negoziare con i creditori, sotto la supervisione ed il coordinamento dell’Ocri, con la possibilità di richiedere al Tribunale le necessarie misure protettive, ottenibili per tre mesi e prorogabili solo in caso di avanzamento delle trattative finalizzate ad un accordo con i creditori.
L’esito positivo delle trattative si concretizzerà in un accordo sottoscritto con i creditori, con gli effetti di un piano attestato di risanamento: pertanto il compimento di atti in esecuzione di tale accordo non sarà assoggettabile a revocatoria e sarà esente dai reati di bancarotta. In caso di esito negativo, l’impresa verrà invece invitata dall’Ocri a presentare un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo.
Il nuovo Codice della crisi ha riconosciuto al tribunale il potere di omologare gli accordi di ristrutturazione che contengono una proposta di transazione fiscale anche in assenza dell’adesione dell’amministrazione finanziaria a patto che vengano rispettati stringenti presupposti:
– la (mancata) adesione deve essere decisiva nel calcolo del debito ai fini del raggiungimento della percentuale ordinaria del 60% del debito complessivo richiesta per l’omologa degli accordi di ristrutturazione o di quella inferiore de 30% nel caso di accordi agevolati ossia non accompagnati da richieste di moratorie e/o di misure protettive temporanee
– la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione sia oggettivamente più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Una convenienza che deve risultare dalla relazione del professionista indipendente allegata alla proposta.
Questa novità punta a semplificare ed incentivare il ricorso alla transazione fiscale al fine di agevolare la ristrutturazione del debito fiscale e contributivo.
Una volta omologati, gli accordi di ristrutturazione varranno anche per i fornitori che non vi hanno aderito. Il Codice della crisi estende infatti anche ai creditori non finanziari la possibilità di derogare alle norme generali in materia di contratti.