Imprese e Società
All’inizio dell’anno 2025, l’interpretazione maggioritaria e prioritaria della dottrina, ha sempre ritenuto che per coloro che agiscono nel regime forfettario, non concorrevano alla formazione del reddito imponibile e al massimale di euro 85.000,00, sia le somme percepite a titolo di rimborsi spese dal cliente (es. vitto, alloggio, taxi, rimborso chilometrico e simili) e sia le spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72 (marche da bollo, contributi e simili).
Tuttavia tale interpretazione della normativa è stata stravolta e modificata di recente, nei termini che seguono.

Nonostante la riforma abbia escluso dal reddito dei professionisti i rimborsi analiticamente documentati e rindebitati al cliente, secondo note fonti dottrinali e in coerenza con la Circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2019, tale norma non è stata estesa anche ai forfettari ma è stata introdotto solamente per i regimi ordinari.
Secondo la nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della dottrina, il D.lgs. n. 192/2024 ha apportato una modifica, per i rimborsi spese, limitatamente all’art. 54 del TUIR (ossia solo per i regimi ordinari) e NON anche al comma 64 della Legge n. 190/14 (ossia per i regimi forfettari).
In definitiva, per l’anno corrente 2025, per i forfettari, la disciplina da adottare è la seguente:
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