Imprese e Società
A far data da gennaio 2021 anche gli interventi concernenti l’eliminazione delle barriere architettoniche indicati all’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del Tuir possono essere agevolati, in qualità di lavori trainati eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento principale, con il Superbonus 110%. Si tratta, nello specifico, degli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e volti alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione con le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
A titolo esemplificativo, dunque:
L’Agenzia delle Entrate aveva peraltro avuto già modo di precisare che tale tipologia di intervento risulta essere trainato sia dagli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) sia da quelli di riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
In linea di massima possono fruire dell’agevolazione tutti gli interventi orientati ad abbattere le barriere architettoniche nelle unità abitative e nei condomini, riguardanti spazi residenziali e non (es. garage, cantine etc.).
Una questione controversa aveva tuttavia fino ad oggi riguardato il dirimente requisito della presenza di un inquilino con disabilità o avente età superiore a sessantacinque anni.
Ebbene, nell’interpello n. 455 del 5 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto emerso durante una recente interrogazione parlamentare in cui veniva affermata che, ai fini dell’applicazione del beneficio in oggetto, è irrilevante la presenza nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.
L’abbattimento delle barriere rappresenta infatti un intervento ideato per agevolare l’accesso di disabili negli edifici anche in qualità di ospiti o di possibili acquirenti.
L’incentivo al 110% spetta dunque a tutti i condòmini che partecipano alla spesa, non solo a quelli di età superiore a sessantacinque anni.