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Dal 1° marzo 2019 al 1° aprile 2019 le imprese e i lavoratori autonomi che desiderano beneficiare del cd. Bonus pubblicità devono presentare telematicamente la domanda per la prenotazione del beneficio per gli investimenti che sono stati effettuati o si intendono effettuare nel 2019. Il problema è la mancata pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse che non essendo ad oggi ancora disponibile ha sollevato molteplici dubbi in merito al rispetto di tali termini. In attesa di fare chiarezza, vediamo come funziona l’agevolazione.
In generale dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali., il cd. Bonus pubblicità. In generale, per beneficiare dell’agevolazione consistente in un credito d’imposta fino al 90%, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Pubblicato il 26 luglio sulla Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale del 16 maggio 2018 con le regole attuative, ed il 1° agosto i modelli per comunicare gli importi e gli adempimenti necessari ai fini della loro fruizione. Infine, il 30 novembre è arrivata dall’Europa una warning letter con molti rilievi su questa misura
Credito investimenti pubblicitari: cos’è
In generale il credito d’imposta Bonus pubblicità spetta alle seguenti due tipologie di investimento:
Attenzione: in merito alle spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, si sottolinea che queste sono al netto
Il credito è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2019 nel rispetto del regime “de minimis”.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato
possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Come anticipato prima, il credito d’imposta è pari al
Attenzione: non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come chiarito nelle FAQ pubblicate il 26 settembre 2018 sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Quindi qualora nel 2018 non siano state sostenute spese di questo tipo non è possibile beneficiare del bonus nel 2019.
Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti
In particolare, si precisa che per edizione in formato digitale si intende “La testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità”.
Attenzione: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.
Come chiarito nelle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria il 26 settembre 2018, non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per
Ovviamente tale esempio è a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo
Come anticipato i soggetti che intendono usufruire del bonus pubblicità nel 2019, se in possesso di tutti i requisiti devono trasmettere telematicamente la domanda di prenotazione al beneficio entro il 1° aprile 2019. Lo scopo è prenotare il beneficio in quanto vanno indicati gli investimenti effettuati o che si intendono effettuare nel 2019. Entro il 30 aprile 2019 il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un elenco di quanti si sono “prenotati” indicando la probabile percentuale di riparto delle categorie di investimento e il relativo importo. L’importo effettivamente fruibile sarà poi pubblicato con un DPCM.
Queste almeno sono le tempistiche inizialmente previste. Infatti ad oggi, manca ancora la pubblicazione del DPCM di ripartizione delle risorse 2019 da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.