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Con un decreto del presidente del consiglio dei Ministri siglato questa mattina, si reintroduce una serie di misure atta a contenere il contagio sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento in esame si è reso necessario a seguito dell’aumento dei contagi delle ultime settimane.
Di seguito proponiamo una sintesi delle misure adottate, coordinandola con la circolare del Viminale dell’11 ottobre e quella del Ministero della salute del 12 ottobre.
La circolare del Ministero della Salute emanata ieri, 12 ottobre, dispone la riduzione dell’isolamento fiduciario (per i positivi) e della quarantena (per i contatti dei positivi) da 14 a 10 giorni a fronte di un tampone negativo (non più due tamponi).
A tal fine, però, distingue diversi casi
Le persone sintomatiche risultate positive al Covid-19 possono rientrare in comunità soltanto previo isolamento di almeno 10 giorni accompagnato da un tampone con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 gg senza sintomi + test).
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone (c.d. casi positivi a lungo termine), in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie in ragione del paziente.
Infine, i contatti stretti di casi con infezione Covid-19 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare:

L’art. 1 impone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di:
N.B. La mascherina può non essere indossata (ma pur sempre portata con sé) in tutti quei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia possibile garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
I predetti obblighi NON riguardano:
IMPORTANTE! Si raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione individuale anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
In via principale, il decreto consente lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che non si renda necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Con circolare del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2020, viene chiarito che “La disposizione in commento esenta dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.” Il ministero, ha successivamente chiarito che per attività motoria si intendono le classiche “passeggiate”.
Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di:
esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Per quanto concerne l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Lo svolgimento degli sport di contatto (che saranno individuati da un successivo provvedimento del Ministro dello Sport) è consentito, da parte delle:
nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in settori analoghi.
IMPORTANTE! Come già anticipato nei giorni passati, vengono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto (che, come detto, saranno individuati con provvedimento del Ministro dello Sport) aventi carattere amatoriale (es. calcetto e basket).
Il decreto pone un espresso divieto alle feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (si presume siano intesi i festeggiamenti che si svolgono successivamente al rito civile o religioso – matrimonio o comunione – poiché lo svolgimento del rito, in sé considerato, è disciplinato dai protocolli adottati tra lo Stato e le singole confessioni religiose) possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Dalla formulazione della norma, pare potersi desumere che i 6 soggetti NON includano i proprietari dell’immobile nel quale si svolge l’incontro (es. una famiglia composta da 3 persone non si computa nel calcolo delle 6 persone, proprio perché al raggiungimento della soglia concorrono solo i soggetti non conviventi). Resta comunque un punto da chiarire espressamente; nell’incertezza occorre la massima attenzione.
Questo ultimo aspetto ha suscitato molteplicità perplessità, prima fra tutte, come si possa garantirne il rispetto (il Ministro della salute ha rimesso il rispetto della norma al senso civico di ciascuno).
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose.
Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite:
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al primo periodo.
Resta altresì consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In relazione alle attività professionali, si ribadiscono concetti già noti:
In relazione a questo ambito, si è sottolineata (incontro tra Governo ed enti locali tenutosi ieri sera, 12 ottobre) la necessità di ridurre la capienza di bus e metropolitane con contestuale attivazione della didattica a distanza per i soli studenti delle scuole superiori. A quanto è trapelato, questa previsione non è stata inserita nel decreto.
Resta confermata la possibilità per le Regioni e i Comuni di adottare misure più severe rispetto alle prescrizioni del presente decreto.