Imprese e Società
Come noto, a seguito del D.p.c.m. 11 marzo 2020, sono state sospese molte delle attività commerciali presenti su tutto il territorio nazionale.
L’art. 2 del citato decreto prevede che la sospensione sia in vigore dal 12 al 25 marzo 2020.
A tal proposito, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (Rt) e del conseguente obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, si evidenzia che i soggetti obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali“.
Conseguentemente:
Ciò in considerazione del fatto che, in base alle Specifiche tecniche vigenti, è previsto che nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
La fattispecie in esame, pertanto, non rientra tra le situazioni particolari per le quali è necessario ricorrere alle c.d. “procedure di emergenza” e più in particolare non richiede di procedere con la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del RT.
Diffidate da chi in questi giorni ha diffuso la notizia di un obbligo di comunicazione in capo agli esercenti all’Agenzia delle Entrate. Non è assolutamente vero!