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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge n. 155 del 19 ottobre 2017, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D. Lgs. N. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità:
Tra i principali obiettivi del Codice vi è quello di consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività. Tali procedure considerano la necessità che solo diagnosticando in modo tempestivo i sintomi della crisi, si hanno buone possibilità di risanare l’impresa, salvaguardando al contempo la continuità aziendale, i lavoratori e i creditori.
La definizione di “crisi” è descritta come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Sono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso (o per i 6 mesi successivi) e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti (art. 13). Il Codice demanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti la funzione di individuare appositi indici economici, con riferimento a ciascuna tipologia di attività economica, la cui finalità è quella di rilevare i sintomi che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Per dare attuazione alle finalità del codice si introduce e disciplina la procedura di allerta (a carattere stragiudiziale), finalizzata ad anticipare l’emersione della crisi, diretta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, e destinata a diventare all’occorrenza un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, per agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.
Si prevede l’istituzione presso ciascuna Camera di commercio di un Organismo di composizione della crisi d’impresa (cosiddetto “OCRI”) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi.
Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi sono previsti alcuni nuovi obblighi in capo all’imprenditore. In particolare, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto in esame:
· l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte;
· l’imprenditore collettivo deve adottare un organo amministrativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi della stessa.
In presenza di fondati indizi di crisi, in capo all’organo di controllo è previsto un obbligo di segnalazione nei confronti degli amministratori.
La segnalazione è altresì effettuata, nei confronti del debitore, da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione) al sussistere di un’esposizione debitoria superiore a determinati limiti.
Tale obbligo di segnalazione, unitamente ai predetti obblighi organizzativi previsti dal Codice civile in capo all’imprenditore, sono diretti alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. L’imprenditore dovrà successivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
Soggetti obbligati a segnalare i sintomi della crisi all’OCRI
L’obbligo di segnalazione è previsto in capo ai seguenti soggetti:
– organo di controllo, revisore contabile e società di revisione
– Agenzia Delle Entrate, INPS e Agenzia riscossione
Segnalazioni in capo all’organo di controllo, revisore contabile e società di revisione:
tali soggetti devono verificare che l’organo amministrativo valuti la presenza di equilibrio economico-finanziario e segnalare allo stesso l’esistenza di fondati indizi della crisi. Tale segnalazione deve essere motivata ed indicare il termine (massimo 30 giorni) entro cui l’organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate.
In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo o revisore è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando l’OCRI e fornendo allo stesso ogni elemento utile per le relative determinazioni.
Segnalazione dei creditori pubblici qualificati:
A carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione), è previsto l’obbligo di avvisare il debitore del superamento della relativa posizione debitoria rispetto ad un determinato ammontare rilevante, differenziato a seconda del soggetto creditore.
In particolare, l’esposizione debitoria è considerata rilevante:
-per l’Agenzia delle Entrate, se l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non è inferiore ad uno specifico importo differenziato in base al volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA riferita all’anno precedente
-per l’INPS, se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore a € 50.000
-per l’Agente della riscossione, se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dal 15.8.2020, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni supera per le imprese individuali, € 500.000; per le imprese collettive, € 1.000.000.
Non da ultimo la previsione di misure premiali, sia di natura patrimoniale, sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente:
Tra le misure premiali, in termini di responsabilità personali, è prevista la possibilità di includere la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla Legge Fallimentare.
Per quanto attiene le misure premiali di natura patrimoniale, vengono previste congrue riduzioni degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa fino alla conclusione della medesima procedura.
16 marzo 2019: a decorrere da tale data (ovvero 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) troveranno vigenza le disposizioni concernenti:
15 agosto 2020: a decorrere da tale data (ovvero 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.): entreranno in vigore tutte le altre disposizioni
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