Imprese e Società
L’art. 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di tassazione nel Paese UE di destinazione.
Per poter beneficiare del regime di esenzione è necessario che:
In mancanza anche di uno solo di tali requisiti la cessione si considera imponibile ai fini Iva.
Proprio quest’ultimo requisito pone molteplici dubbi in relazione ai documenti di prova ritenuti validi per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.
La Direttiva 2006/112/CE rimette ai singoli legislatori nazionali l’onere di disciplinare quali siano questi validi documenti di prova. Il legislatore ad oggi non ha provveduto in merito.
In tale contesto, il Regolamento UE n. 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE n. 282/2011 l’art. 45-bis, concernente proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.
Con questa disposizione vengono individuati i mezzi di prova necessari per considerare che i beni siano spediti/trasportati dal territorio dello stato membro di cessione a quello di arrivo, al fine di armonizzare le condizioni alle quali l’esenzione può realizzarsi.
In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
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Elementi di prova di cui alla lettera b):
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L’articolo 45-bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:
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In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche: