Imprese e Società
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OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE |
Gli esportatori abituali (vale a dire tutti quei soggetti che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno effettuato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari totale) che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, sono tenuti ad emettere la dichiarazione d’intento.
L’esportatore abituale, una volta emessa la dichiarazione d’intento, rimane obbligato all’osservanza dei seguenti adempimenti:
Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione d’intento, deve necessariamente produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato.
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NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020 L’esportatore abituale non è più tenuto a:
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ATTENZIONE! Sebbene non più obbligato alla consegna materiale, si consiglia all’esportatore abituale di continuare ad inviare tramite mail al fornitore il modello trasmesso all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione.
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OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE |
Il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto a:
oppure consultando le informazioni contenute all’interno del proprio Cassetto Fiscale nell’area “Comunicazioni”;
| Fac-simile indicazione su fattura emessa:
Non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/72 e successive modificazioni, come da Vs. dichiarazione protocollo n. ______________ |
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NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020 Il fornitore dell’esportatore abituale non è più tenuto a:
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ATTENZIONE! In caso di compilazione del campo 2 del modello, il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione d’intento, ha l’onere di verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto dichiarato nella dichiarazione stessa.
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SANZIONI |
Sono state apportate modifiche anche al regime sanzionatorio delle violazioni in materia di dichiarazioni d’intento, reintroducendo la sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta per ogni violazione.
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VIOLAZIONE |
SANZIONE |
| Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili in mancanza di dichiarazione d’intento. | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta. |
| Cessionario/committente che emette dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (il fornitore non risponde mai di questa violazione) | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta. |
| Acquisto/importazione senza applicazione dell’Iva in misura superiore al plafond disponibile | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta (sanzione ridotta della metà in caso di versamento entro 30 gg dalla scadenza del termine per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura) |
| Cedente /prestatore che effettua operazioni non imponibili senza aver previamente riscontrato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento. | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta. |