Imprese e Società
Lo sconto in fattura non va confuso con lo sconto di natura commerciale che rappresenta invece, per chi lo applica, la rinuncia a ricevere il corrispettivo integrale della vendita/prestazione e quindi un minor ricavo. L’art. 121 del decreto legge 34/2020, al contrario, non rappresenta affatto un minor ricavo per chi lo applica, assumendo invece le caratteristiche di una modalità di pagamento del corrispettivo, effettuata tramite l’attribuzione al fornitore di un credito di imposta corrispondente alla detrazione sui lavori agevolati.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 121 del d.l. 34/2020.
Lo sconto dunque va applicato sull’importo comprensivo di IVA.
In questo senso, dunque:
Per l’impresa che cede il credito, quindi, l’operazione ha un costo (non detraibile) costituito dall’onere finanziario, esente da IVA, relativo al differenziale fra valore nominale e prezzo di cessione del credito d’imposta corrispondente al bonus fiscale. Tale importo è, quindi, pari alla commissione a favore del cessionario del credito, che a sua volta versa al cedente un importo corrispondente al valore nominale del credito d’imposta, al netto di tale onere finanziario.
Restiamo a tua disposizione per saperne di più o per avere chiarimenti a riguardo.
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