Imprese e Società
Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha riscritto completamente l’impianto di misure disegnato dal Decreto Cura Italia prima, e dal Decreto Liquidità poi, in tema di sanificazione degli ambienti di lavoro e adeguamento ai protocolli anti contagio. In particolare:
Il “Decreto RIlancio” con l’art. 125 abroga le citate disposizioni prevedendo una nuova misura e alzando la percentuale del credito d’imposta.
Al fine di riportare un quadro completo delle misure previste in tale ambito, forniamo tutte le disposizioni previste dal “Decreto Rilancio” in tema di crediti d’imposta/contributi, in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI.
CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)
L’art. 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro per:
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito è riconosciuto a:
Fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Da un punto di vista soggettivo, dunque, l’art. 125 estende la possibilità di accesso al credito ad ogni soggetto economico, senza alcuna distinzione rispetto al settore di attività in cui opera, il regime fiscale adottato, la dimensione aziendale, la forma giuridica prescelta, la presenza o meno di lavoratori dipendenti (inclusi pertanto anche i lavoratori autonomi operanti sia in forma individuale che associata).
SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
ATTENZIONE! In relazione alle operazioni di sanificazione si ritiene che non siano quelle tradizionalmente poste in essere dalle aziende, ma debbano rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della salute nelle circolari 17644 del 22 maggio 2020 nonché nei successivi aggiornamenti dovuti all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
PERIODO
È utilizzabile:
TRATTAMENTO FISCALE
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
CESSIONE DEL CREDITO
In alternativa all’utilizzo diretto, l’art. 122 del Decreto Rilancio permette, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione per la cessione deve essere effettuata in via telematica, con modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)
L’art. 120 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro per:
Il credito in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese comunque nel limite dei costi sostenuti.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito è riconosciuto a:
INTERVENTI AGEVOLABILI
Come anticipato, per poter beneficiare del credito d’imposta in esame, (60% nel limite di 80.000 euro di spesa) sarà necessario che si tratti di interventi volti a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, tra cui quelli edilizi necessari per:
PERIODO
Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 250.000/700.000 (elevato a 1 milione di euro).
Anche in questo caso il contribuente può optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (art. 122).
Si attende un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui saranno stabilite le modalità operative.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Sempre in linea con le disposizioni sinora esaminate, si espone un’altra forma agevolativa in favore delle imprese per l’adempimento ai protocolli anti-contagio.
Infatti, l’art. 95 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) autorizza l’INAIL a promuovere interventi straordinari nella forma di incentivi alle imprese che hanno introdotto, successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito è riconosciuto a:
SPESE AGEVOLABILI
Acquisto di:
RISORSE STANZIATE
Importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE
ATTENZIONE! Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili (es. non potrò ottenere il contributo in esame in relazione alle spese sostenute per DPI o l’installazione di plexiglass previsto dagli artt. 120, 125, per le quali ho beneficiato del credito d’imposta).
L’INAIL provvederà a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.
Attendiamo pertanto i decreti attuativi con i quali verranno specificate le modalità di inoltro delle domande.