Imprese e Società
È stato approvato il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in vigore dall’1.5.2019, contenente un insieme organico di misure finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane e a contrastare il trend negativo degli investimenti.
Le misure per il rilancio dell’economia italiana sono articolate in 4 linee direttrici, “le 4 I per far ripartire l’Italia”, come definite nel Comunicato stampa del Mef n. 84 del 24.04.2019:
Il Disegno Legge è strutturato in 4 capi contenenti un pacchetto di misure urgenti per le imprese italiane:
Di seguito una breve trattazione delle principali novità del decreto.
L’art. 1 reintroduce l’agevolazione cd. “super ammortamento” limitatamente al 2019, secondo le disposizioni già previste per l’anno 2018, ma con l’introduzione del massimale di spesa di €. 2.5 mil.
In particolare, per le imprese e i professionisti che procedono ad effettuare:
nel periodo:
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021, il reddito d’impresa dichiarato dai soggetti IRES:
è assoggettato all’aliquota IRES del 20,5% (cioè ridotta di 3,5 punti percentuali).
Per il periodo successivo a quello in corso al 31/12/2018 e per i 2 successivi sono previsti i seguenti abbattimenti dell’aliquota:
È previsto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa e lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%)
a decorrere dal 2019 nelle seguenti misure:
A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo.
Il reddito di lavoro dipendente e assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente e autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:
Relativamente al regime in esame va evidenziato che:
Ai docenti e ricercatori:
è riconosciuta l’esclusione del 90% dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente e autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.
Dal 1° gennaio 2019 i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. L’ammontare delle ritenute, relative alle somme già pagate anteriormente al 1/05/2019 è trattenuto dalle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla data del 1/05/2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019); dunque a partire da settembre 2019, in 3 rate mensili di uguale importo e versato nei termini dell’art. 8 DPR 602/73, cioè entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.
È applicabile, fino al 31.12.2021, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.
In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:
spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.
È prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.
A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati e nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:
È precisato che la disposizione che riconosce agli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito e credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese e lavoratori autonomi che di consumatori finali.
Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.
È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è esteso anche alle micro, piccole, medie imprese costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.
In particolare, per i suddetti soggetti il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:
Con l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l’obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno “individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”.
Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale: