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I lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche ed elettive hanno diritto a beneficiare di periodi di astensione dall’obbligo della prestazione lavorativa, usufruendo di permessi o periodi di aspettativa non retribuita. Durante tali periodi il lavoratore conserva il posto di lavoro e il riconoscimento dell’anzianità di servizio. Tale diritto trova fondamento nell’art. 51 della Costituzione, secondo il quale “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.
Durante l’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l’anzianità di servizio. Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali, considerandosi infatti come periodo di servizio effettivamente prestato.
Inoltre, pur non essendo corrisposta la retribuzione durante il periodo di aspettativa, l’amministrazione locale presso cui i soggetti esercitano il mandato deve, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, versare a suo carico i contributi previdenziali e i premi assicurativi ai rispettivi istituti. L’amministrazione, inoltre, deve rimborsare al datore di lavoro la quota annua di TFR accantonata, entro il limite di 1/12 dell’indennità di carica, mentre l’eventuale residuo è a carico del lavoratore.
I soggetti interessati sono:

Per quanto riguarda gli eletti nelle amministrazioni locali, in alternativa all’aspettativa, essi possono ottenere permessi retribuiti e non retribuiti continuando ad effettuare regolarmente la prestazione lavorativa, così come riepilogato nella tabella seguente.
| Carica | Permessi retribuiti | Permessi non retribuiti |
| Componenti di:
– Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni – Consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti |
Tempo strettamente necessario per la partecipazione alla seduta del consiglio e per il raggiungimento del luogo di svolgimento. Se il consiglio:
– Si svolge in orario serale, assenza fino alle ore 8 del giorno successivo – Si protrae oltre la mezzanotte, assenza per l’intera giornata successiva |
24 ore lavorative mensili, quando risultano necessarie per l’espletamento del mandato |
| Membri di:
– Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, degli organi esecutivi, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali – Commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite – Commissioni comunali previste per legge – Conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari |
Ore necessarie alla partecipazione alle riunioni (compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro) |
|
| Membri di:
– Organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali Presidenti di: – Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali – Gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti |
_ Tempo strettamente necessario per la partecipazione alla seduta del consiglio e per il raggiungimento del luogo di svolgimento. Se il consiglio:
– Si svolge in orario serale, assenza fino alle ore 8 del giorno successivo – Si protrae oltre la mezzanotte, assenza per l’intera giornata successiva
_ Ore necessarie alla partecipazione alle riunioni (compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro) _ 24 ore lavorative al mese (48 per sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti) |
Si considerano amministratori degli enti locali:
L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi (retribuiti e non) devono essere documentati mediante attestazione dell’ente.
Nell’ipotesi di permessi retribuiti, Le suddette assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro ed entro 30 giorni dalla stessa, rimborsa quanto dallo stesso anticipato a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.