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Aggiornamenti per rimborsi spese nel regime forfettario

  • By Eleonora Bracciali
  • 21 Novembre 2025
  • 242 Views

Vecchia e superata interpretazione della disciplina all’inizio del 2025

All’inizio dell’anno 2025, l’interpretazione maggioritaria e prioritaria della dottrina, ha sempre ritenuto che per coloro che agiscono nel regime forfettario, non concorrevano alla formazione del reddito imponibile e al massimale di euro 85.000,00, sia le somme percepite a titolo di rimborsi spese dal cliente (es. vitto, alloggio, taxi, rimborso chilometrico e simili) e sia le spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72 (marche da bollo, contributi e simili).

Tuttavia tale interpretazione della normativa è stata stravolta e modificata di recente, nei termini che seguono.

 

Nuova e corretta interpretazione della disciplina a seguito di chiarimenti

Nonostante la riforma abbia escluso dal reddito dei professionisti i rimborsi analiticamente documentati e rindebitati al cliente, secondo note fonti dottrinali e in coerenza con la Circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2019, tale norma non è stata estesa anche ai forfettari ma è stata introdotto solamente per i regimi ordinari.

Secondo la nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della dottrina, il D.lgs. n. 192/2024 ha apportato una modifica, per i rimborsi spese, limitatamente all’art. 54 del TUIR (ossia solo per i regimi ordinari) e NON anche al comma 64 della Legge n. 190/14 (ossia per i regimi forfettari).

In definitiva, per l’anno corrente 2025, per i forfettari, la disciplina da adottare è la seguente:

  • Rimborsi spese diversi da quelli anticipati ex art. 15 (come quelli per trasferte, vitto, alloggio, rimborso chilometrico…) continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile e al calcolo della soglia degli 85.000,00 euro annui;
  • Rimborsi per spese anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72 (come quelle per marche da bollo, imposte, contributi che risultano intestati al cliente e non al professionista), questi importi, se correttamente documentati e specificati come “spese anticipate” in fattura, non concorrono né alla formazione del reddito e né al limite del massimale di euro.

 

Puoi trovare QUI la nostra informativa!

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