Imprese e Società
In concomitanza con l’emanazione del D.p.c.m. che reintroduce nuove misure urgenti per il contenimento dei contagi, la Camera ha licenziato definitivamente la legge di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Ne è uscita una norma fortemente modificata con previsioni di rilevante impatto economico e finanziario per le imprese e i contribuenti.
Di seguito, forniamo una breve descrizione delle principali misure previste dal decreto, rimettendo ad ulteriori successivi focus l’analisi di tutte quelle singole misure che avranno maggiore applicazione.
Una delle misure più interessanti è sicuramente quella prevista dall’art. 110 del Decreto Agosto, il quale prevede la possibilità per le imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali iscritti tra le immobilizzazioni, come risultanti dal bilancio 2020.
La misura ha l’obiettivo di incentivare la patrimonializzazione dei bilanci delle imprese, garantendo così una immediata copertura delle eventuali perdite di esercizio, tramite la riserva di rivalutazione.
La rivalutazione può essere effettuata in due modi:
I benefici derivanti da questa rivalutazione sono molteplici:
Segnaliamo infine, un possibile svantaggio della rivalutazione, derivante dai maggiori ammortamenti registrati in futuro e, dunque, dai maggiori costi che incideranno sui conti economici e sugli esercizi successivi a quello nel quale viene effettuata la rivalutazione.

In base all’art. 60 del Decreto Agosto, i soggetti che non adottano i principi internazionali, possono decidere di non contabilizzare una percentuale degli ammortamenti (fino al 100%) dei beni materiali e immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Dal punto di vista pratico, le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno. Di conseguenza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’esercizio 2021.
I soggetti che si avvalgono di questa sospensione, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Inoltre, la nota integrativa dovrà dare conto delle ragioni della sospensione, indicandone l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sul risultato economico di esercizio.
Dal punto di vista fiscale, è possibile dedurre gli ammortamenti sospesi in sede di dichiarazioni Ires e anche ai fini Irap (pur sempre nei limiti di cui agli artt. 102 e ss.).
Come noto, l’art. 125 del Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta per le spese di sanificazione del 60%.
Per la misura, sono stati impiegati 200 milioni di euro, nulla, se paragonato all’entità delle spese comunicate (per più di 1 miliardo di euro).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 11 settembre, viene determinata una percentuale di gran lunga inferiore a quanto originariamente fissato, pari al 15%.
A ristoro parziale di questa situazione, con il decreto Agosto, vengono stanziate risorse aggiuntive per 403 milioni di euro che si aggiungono ai 200 milioni iniziali, facendo così salire la dote complessiva a 603 milioni di euro.
A fronte di questo incremento di risorse, il credito d’imposta è rideterminato in una maggiore percentuale, pari al 47,16% (rapporto percentuale tra le risorse disponibili, pari a 603.000.000, e le risorse prenotate, pari a € 1.278.578.142)
Le risorse suppletive dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato entro 15 giorni dalla conversione in legge del decreto Agosto (dunque entro il 28 ottobre) per essere poi assegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze.
Occorre pertanto attendere un provvedimento delle Entrate prima di poter beneficiare della percentuale rideterminata.
L’art. 81 del Decreto Agosto introduce un credito d’imposta del 50% sulle spese pubblicitarie effettuate da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in favore di leghe, società e associazioni iscritte al Coni, in un arco temporale che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Tra i soggetti beneficiari degli investimenti (leghe, società e associazioni iscritte al Coni) rientrano soltanto coloro che nel periodo d’imposta 2019 abbiano avuto ricavi prodotti in Italia compresi tra 150mila e 15 milioni di euro.
ATTENZIONE! Sono esclusi gli investimenti effettuati in favore dei soggetti sopracitati che sono in regime forfettario (l. 398/1991)
Per poter accedere all’agevolazione è richiesto un investimento complessivo di almeno 10mila euro e non è previsto un tetto massimo di speso (l’unico tetto di spesa è dato dalla limitatezza dei fondi disponibili che comporteranno sicuramente una riduzione proporzionale della percentuale di agevolazione).
Per fruire del bonus, i pagamenti alla società sportiva devono essere effettuati con versamenti bancari, postali o mediante gli altri sistemi tracciabili previsti.
Infine, in sede di conversione, le spese di sponsorizzazione sono state espressamente qualificate come spese di pubblicità escludendone la riconducibilità alle spese di rappresentanza. Ne consegue che non vi saranno limitazioni alla detraibilità dell’Iva e alla deducibilità dei costi sostenuti.
Il Decreto Agosto introduce un’altra importante modifica all’art. 28 del Decreto Rilancio (norma istitutiva del credito d’imposta affitti) questa volta in favore delle sole strutture turistiche ricettive, fortemente colpite dalla crisi economica finanziaria innescata dal Covid-19.
Sostanzialmente si amplia l’ambito oggettivo di applicazione, includendo nel credito anche i canoni relativi ai mesi che vanno da agosto a dicembre 2020. Non solo, la percentuale del credito d’imposta riconosciuto per l’affitto di azienda viene aumentata dal 30 al 50%, con evidente vantaggio se cumulato con il credito del 60%. Si potrebbe avere, infatti, la situazione per la quale una struttura paga un canone per l’affitto di azienda e un altro canone per la locazione dell’immobile, con due contratti distinti. In questo caso, la struttura beneficerebbe:
Si sottolinea infine le due condizioni imprescindibili per beneficiare del credito:
IMPORTANTE! Il requisito del calo del fatturato non deve essere verificato laddove l’attività si stata avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019 o abbia sede legale in uno dei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’art. 98-bis del Decreto Agosto prevede che i versamenti non effettuati alla data del 20 agosto 2020 dai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a quelli in regime forfettario e dei minimi, concernenti il saldo annuale dei redditi 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, potranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2020, applicando una maggiorazione dello 0,8% (sicuramente più vantaggiosa delle percentuali “da ravvedimento”).
Per i medesimi soggetti, l’art. 98 differisce il versamento dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2020, al 30 aprile 2021. Ciononostante, rimane pur sempre possibile pagare l’acconto entro il 30 novembre 2020.
IMPORTANTE! Le due proroghe sono subordinate ad una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il Decreto Agosto in sede di conversione introduce una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, in favore delle attività con sede legale nei Comuni montani (si veda l’elenco nella circolare n. 9 del 1993).
Le domande dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla riapertura della procedura da parte dell’Agenzia delle Entrate (la riapertura deve essere disposta entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Agosto, presumibilmente, dunque, entro il 28 ottobre).
Non solo, con la risposta all’interpello n° 65 dell’11 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, In caso di rigetto dell’istanza sostitutiva di accesso al contributo a fondo perduto o di ricezione di un importo inferiore a quello effettivamente spettante, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame in autotutela. L’istanza va trasmessa via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente. L’istanza deve essere firmata digitalmente:
Naturalmente la nuova istanza sarà soggetta ad un vaglio dell’amministrazione finanziaria con possibile contestazione del reato di truffa nel caso di istanze di riesame “farlocche”.
Il Decreto Agosto interviene anche sulla intricata disciplina del Superbonus andando a prevedere semplificazioni in ordine a tre aspetti:
In sede di conversione del Decreto Agosto, è stato introdotto un emendamento con il quale si autorizzano le vendite in liquidazione per tutti gli esercizi “non alimentari” che abbiano scorte di prodotti da smaltire a causa del periodo di lockdown.
Le vendite sottocosto e in liquidazione potranno durare 6 settimane e dovranno essere avviate entro 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, fissato al 31 gennaio 2021.
Il Decreto Agosto sospende la tassazione per tutti coloro che occupano il suolo pubblico fino a fine anno. Pertanto, bar e ristoranti (di norma, i più soggetti a questo tributo), potranno evitare il pagamento di Tosap e Cosap per riprenderlo a inizio 2021, mediante pagamento di quello che sarà il Canone unico per commercio su aree pubbliche, istituito con la legge di bilancio 2019.