Contatti
e Supporto

Contattaci o vieni a trovarci!

 

Chatta
Chiamaci  (+39 0575 842427)
Inviaci una mail  (chiedi@skilta.com)

Dove siamo

Via A. Manzoni 7 Loc. Cesa
Marciano della Chiana (Arezzo) Mappa

, ,

La registrazione delle fatture nei registri informatici costituisce atto di riconoscimento di debito (Cass. n. 3581/2024): Attenzione!

  • By Eleonora Bracciali
  • 20 Novembre 2025
  • 316 Views

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità recepita e ribadita dalla recente sentenza della Cassazione Civile n. 3581/2024, la annotazione (ossia la registrazione) nelle scritture contabili di una fattura elettronica ricevuta da una azienda, costituisce non solo un adempimento di natura fiscale-contabile, ma anche una “dichiarazione” significativa ai fini probatori civili.

Tale registrazione:

  • prova l’esistenza di un rapporto obbligatorio sottostante tra le parti (ossia prova un contratto tra le parti);
  • può assumere valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e di atto ricognitivo ai sensi dell’art. 2720 c.c.;
  • rappresenta una condotta inequivoca di accettazione della prestazione e del relativo credito.

Qual è il principio di diritto elaborato dalla Cassazione?

Quando una azienda (sia imprenditore individuale che società) riceve una fattura elettronica da pagare da parte di un’altra azienda, senza contestarla e al contempo provvede alla relativa registrazione nelle scritture contabili, ciò costituisce un formale atto di riconoscimento di debito verso l’emittente della fattura (anche se il debito è inesistente e non ha mai ricevuto la merce o la prestazione). La contabilizzazione della fattura è una forma di confessione stragiudiziale del debito e pertanto tale annotazione legittima la controparte a richiedere la corresponsione dell’importo oggetto del documento, anche mediante un ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Cosa si intende per “mancata contestazione” e per “annotazione nelle scritture contabili”?

Si ha una mancata contestazione della fattura, quando il destinatario non esprime alcuna opposizione formale (es. raccomandata, PEC, nota di credito respinta o contestazione scritta) in tempi ragionevoli dopo la ricezione.

Si ha una registrazione/annotazione nelle scritture contabili, quando la fattura viene inserita nei registri IVA acquisti o nel sistema informatico contabile dell’azienda con tutti gli effetti connessi (rilevanza ai fini IVA/deduzione costi). Nel contesto della fattura elettronica, la “registrazione” avviene normalmente tramite acquisizione del documento nel software di contabilità o inserimento tra le registrazioni IVA elettroniche. Questa operazione è funzionale agli obblighi fiscali, ma secondo la Cassazione rappresenta anche condotta negoziale rilevante tra le parti.

Come comportarsi in caso di ricezione di una fattura NON corretta e da contestare?

Nel caso in cui un’azienda riceva nel proprio cassetto fiscale, una fattura elettronica errata e/o non corretta e/o per merce o servizi mai ricevuti, è opportuno seguire i seguenti step:

  1. avvertire tempestivamente il proprio commercialista (Skilta s.p.a. s.b. s.t.p.) della/e anomalia/e riscontrata/e sulle fatture ricevute;
  2. inviare una PEC all’azienda emittente della fattura con il seguente oggetto “formale contestazione della fattura n. del.” spiegando le ragioni sottese;
  3. ordinare al proprio commercialista (Skilta s.p.a s.b. s.t.p.) di NON registrare le fatture sulle scritture contabili immediatamente;
  4. procedere ad inviare all’Agenzia delle Entrare un’autofattura tramite il TD29 trattandosi di irregolare fatturazione.

N.B. Tali fondamentali accorgimenti sono essenziali per evitare di cadere “in una trappola”, ossia essere costretti a pagare una fattura per merce mai consegnata, oppure per merce viziata oppure ancora per un servizio mai ricevuto.

Scarica QUI la nostra circolare!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Skilta Professionisti per la crescita